Certamente sì.
L’agopuntura è un atto medico
(Sentenza 154696 II Sezione penale Corte di Cassazione del 19 luglio 1982 – Ministero della Sanità Circolare n.17 del 28 febbraio 1984)
Le ricevute che vengono emesse per le visite e per le sedute di agopuntura sono tutte detraibili come SPESE SANITARIE
Secondo la Circolare del Ministero delle finanze del 3 maggio 1996 n.108 tutte le spese sanitarie danno diritto alla detrazione d’imposta.
Per usufruire della detrazione d’imposta del 19% è necessario presentare in sede di dichiarazione dei redditi la ricevuta emessa dal medico.
Non è necessaria nessuna prescrizione medica, essendo l’agopuntura già effettuata da un medico.
Dal 1 gennaio 2020 inoltre:
in base alla LEGGE DI BILANCIO per il 2020 art. 1 commi 679-680 L. n160/2019
e al Provvedimento Agenzia delle Entrate n.329676 del 16 ottobre 2020
le sedute di agopuntura svolte in uno studio privato (come tutte le altre prestazioni sanitarie private) sono detraibili solo se effettuate con un pagamento tracciabile (bancomat, bonifico, assegno).

Va conservato lo scontrino del pos, la ricevuta del bonifico o la copia dell’assegno a dimostrazione dell’avvenuto pagamento.
A seguire un breve video di QUIFinanza
